04 Mar È responsabile il medico radiologo
Pronunciandosi su una questione relativa al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del ritardo diagnostico, la Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: “il medico radiologo, essendo, al pari degli altri sanitari, tenuto alla diligenza specifica di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., non può limitarsi ad una mera e formale lettura degli esiti dell’esame diagnostico effettuato, ma, allorché tali esiti lo suggeriscano, è tenuto ad attivarsi per un approfondimento della situazione, dovendo, quindi, prospettare al paziente anche la necessità o l’esigenza di far fronte ad ulteriori e più adeguati esami”.
Così ha deciso la Cassazione nella sentenza n. 37728 del 23 dicembre 2022.
In definitiva, il medico – nel caso di specie un radiologo – che omette di svolgere e/o consigliare un check-up completo, è civilmente responsabile e pertanto chiamato a rispondere dei danni patiti dal paziente.