27 Lug Le c.d. insidie stradali: a quali condizioni l’Ente titolare del manto stradale è tenuto a risarcire il danno?
Quante volte è capitato di leggere o ascoltare notizie di incidenti causati da buche stradali? Ormai ognuno di noi ha anche solo un conoscente che è stato “vittima” della cosiddetta insidia stradale.
Partiamo subito da un punto fermo: chi è il “padrone” della strada a cui chiedere un risarcimento? Tendenzialmente una pubblica amministrazione che è l’ente gestore della sicurezza e regolare tenuta del manto stradale. Di regola, se si parla di circolazione urbana il soggetto responsabile, pertanto tenuto al risarcimento, è il Comune; a seconda poi dei casi (strada provinciale, extraurbana, statale, autostrada, ecc…) varia la competenza dell’Ente incaricato della gestione.
Veniamo a questo punto alla domanda delle domande: a quali condizioni posso essere risarcito? Lo chiarisce la Corte di Cassazione con ordinanza 8 giugno 2023, n. 16199, nella quale si precisa che l’incidente (nel caso di specie un uomo cade in una buca mentre sta transitando a piedi in un parcheggio) è causalmente ascrivibile in via esclusiva alla condotta disattenta della persona danneggiata, condotta tale da configurare un caso fortuito escludente la responsabilità dell’ente locale. E aggiunge che la presenza dell’ampia frattura sull’asfalto era chiaramente percepibile, data la differenza di colore del tratto privo di asfalto rispetto al resto della zona interessata» e deducono che «l’incidente si è verificato per colpa della vittima, posto che la caduta sarebbe stata facilmente evitabile con l’adozione delle regole di normale prudenza.