Malasanità e rca | PC Infortuni
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Malasanità

RESPONSABILITÀ MEDICA

La responsabilità medica si riferisce alla responsabilità giuridica che un medico o un professionista sanitario ha nei confronti del paziente per il quale fornisce cure mediche. Ciò significa che un medico ha il dovere di fornire un trattamento adeguato e sicuro al paziente e di agire con la massima diligenza e professionalità. Se un medico o un professionista sanitario commette un errore o una negligenza che causa un danno al paziente, può essere ritenuto responsabile per questo danno.

La responsabilità medica può essere basata su una varietà di fattori, tra cui la negligenza professionale, la violazione del dovere di cura, l’inosservanza delle norme e delle procedure di sicurezza, la prescrizione di farmaci in modo errato e altre azioni o omissioni che possono causare danni al paziente.

Da un punto di vista normativo, la responsabilità medica è disciplinata dalla legge Gelli Bianco (L. n. 24/2017). Può trattarsi sia di una forma di responsabilità commissiva o d’azione che di omissione di trattamenti medico chirurgici.

In caso di positivo accertamento della responsabilità sanitaria, il medico – o la struttura sanitaria in cui presta servizio – può essere chiamato a risarcire i danni causati al paziente, come ad esempio danni fisici, psicologici o economici.

Per dimostrare la responsabilità di un medico è necessario provare l’esistenza di una negligenza o di una violazione degli standard di cura, il nesso causale tra l’errore del medico e il danno subito dal paziente, e l’entità del danno stesso.

RCA

La polizza RCA

La polizza RCA (acronimo di responsabilità civile auto) è il contratto assicurativo stipulato con la compagnia di assicurazione che copre i danni involontariamente causati agli (o dagli) altri quando si usa l’auto. Le polizze auto coprono danni fino a un massimale prestabilito e hanno tariffe diverse a seconda delle varie compagnie assicurative e dei servizi offerti.

La polizza RC Auto è obbligatoria e copre un veicolo anche quando è in sosta o senza guidatore, non protegge solo il proprietario del mezzo ma chiunque sia alla guida dello stesso, salvo eccezioni (ad esempio se è individuato diversamente nel contratto assicurativo, o se vi hanno rubato la macchina e lo avete denunciato alle Forze dell’Ordine)

Colui che rimane vittima di un sinistro stradale subisce – verosimilmente e in linea di prima approssimazione – due diverse macro tipologie di danni: a) patrimoniali; b) non patrimoniali.

La relativa disciplina normativa è particolarmente articolata tra codice civile e codice delle Assicurazioni private. A tal proposito un vero e proprio presidio normativo è individuato dall’articolo 2043 codice civile il quale prevede che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno”.

Come dicevamo, tale danno può essere patrimoniale o extra-patrimoniale. Nella prima categoria di danno è incluso sia il danno emergente ovvero le spese sostenute dal danneggiato in occasione del sinistro che il lucro cessante, ovvero quel danno che impedisce al danneggiato di percepire dei guadagni che avrebbe aggiunto al proprio patrimonio se il fatto illecito non si fosse verificato.

A tale voce di danno si aggiunge quello non patrimoniale, che indica tutte le lesioni di diritti inviolabili della persona, in particolare quello alla salute, la cui entità non può essere immediatamente definibile. Queste riguardano, la lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona (il cosiddetto danno biologico, che si ripercuote negativamente sulle attività quotidiane), la sofferenza psicologica o emotiva (il cosiddetto danno morale) e il peggioramento della qualità della vita (il cosiddetto danno esistenziale).

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